Negozi che chiudono, rallentamenti nella catena di approvvigionamento, partecipazioni a fiere che sfumano perché non più compatibili con le nuove date o perché, più drasticamente, gli eventi sono stati cancellati. La situazione di emergenza in atto e i provvedimenti di contenimento emanati da un mese a questa parte hanno imposto limiti via via più stringenti all’operatività delle aziende e delle attività commerciali, che si sono tradotti nell’impossibilità (o, comunque, nella difficoltà) di tante imprese di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Come ci si muove, a livello normativo, in questa fase senza precedenti? Che opzioni ci sono per le aziende? Alcuni studi legali contattati da Pambianconews provano a fare chiarezza sullo scenario italiano.
“Il Covid-19 – ha spiegato l’avvocato Davide Rossetti, partner di Dla Piper – costituisce indubbiamente un evento imprevedibile e senza precedenti nella storia moderna del nostro Paese. Basti considerare, a riprova di quanto fosse inatteso il rischio di una pandemia nei Paesi occidentali, che sono pochissimi i contratti stipulati prima del diffondersi del virus che prevedono espressamente, tra gli eventi di forza maggiore, epidemie/pandemie. Pochi paiono essere i contratti di durata che sono destinati a non essere impattati dall’attuale imprevedibile crisi sanitaria e l’impressione generale, oggi, è che le parti sappiano che, prima o poi, dovranno ‘sedersi’ e discutere in buona fede se e in che termini rimodulare il contratto, onde evitare fenomeni risolutori del rapporto. Con riferimento, invece, ai contratti che sono oggi in fase di stipula, stiamo assistendo alla negoziazione di specifiche clausole ‘Covid-19’, con le quali, in linea di principio, le parti riconoscono l’esistenza della problematica, decidono comunque di stipulare, ma si obbligano a rinegoziare il contratto laddove l’emergenza sanitaria dovesse permanere nel medio-lungo periodo”.
Quanto alla gestione degli spazi in affitto, continua lo studio legale, laddove si conduca in locazione un immobile a uso retail e l’attività esercitata rientri nelle attività sospese dal Decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo scorso, i conduttori hanno diritto a sospendere il pagamento del canone di locazione e relativi oneri accessori per il periodo di sospensione dettato dalla relativa misura di contenimento. “Si tratta, infatti, a nostro avviso – ha spiegato l’avvocato Filippo Cecchetti, partner di Dla Piper -, di un caso di impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione a causa di un evento sopravvenuto, imprevedibile e straordinario indipendente dalla volontà delle parti”.
Secondo quanto spiegato da Lca Studio Legale, il decreto “Cura Italia” del 17 marzo scorso ha introdotto, se non una vera e propria “clausola coronavirus”, una norma di notevole interesse per i rapporti contrattuali (art. 91): essa prevede che il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 sia sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta. La medesima norma prevede inoltre che il rispetto delle misure di contenimento può escludere anche l’applicazione di eventuali decadenze o penali che siano contrattualmente previste sempre in caso di ritardato o omesso adempimento.
Nei rapporti di fornitura bisognerà distinguere tra i rapporti in essere e quelli che devono ancora instaurarsi. “Con riferimento ai primi – ha spiegato l’avvocato Sara Consoli di Lca Studio Legale -, potrà invocarsi la forza maggiore ove la relativa clausola sia prevista nel contratto, ovvero troveranno applicazione le norme del nostro ordinamento (ivi incluso l’art. 91 del D.L. c.d. Cura Italia) applicabili ai rapporti tra le imprese nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria. In particolare, a seconda dei casi, gli operatori potranno invocare l’impossibilità totale o parziale della prestazione, ovvero ancora, essendo il contratto di fornitura un contratto di durata, potranno tentare la rinegoziazione dei termini contrattuali ove sia configurabile l’eccessiva onerosità sopravvenuta”. Nei nuovi rapporti di fornitura, lo scenario senza precedenti dovrà essere da stimolo per l’introduzione nei relativi contratti di clausole di forza maggiore ben strutturate e articolate.
L’approfondimento completo legato alla regolamentazione, nel nuovo scenario, dei rapporti tra le aziende, verrà pubblicato sul prossimo numero di Pambianco Magazine.