Luxottica raggiunge un accordo con il Fisco per 33 milioni sulle vendite infragruppo. In una nota ufficiale il colosso dell’eyewear ha reso noto che “la verifica avviata lo scorso gennaio 2013 dalla Guardia di Finanza per l’anno 2007 si è conclusa con un rilievo in tema di transfer pricing (ossia la modalità di determinazione dei prezzi intragruppo) che implica maggiori oneri per un totale complessivo di 33 milioni di euro. La contestazione – prosegue la nota – riguarda le ordinarie operazioni commerciali di esportazione di prodotti finiti dall’Italia alle filiali estere del gruppo, tutte localizzate in Paesi a fiscalità ordinaria”. Secondo quanto riportato dalla Tribuna di Treviso, tutto era nato a gennaio con il controllo e la successiva contestazione da parte dell’Ufficio delle Entrate di Belluno in merito alle dichiarazioni del 2007 di una delle società del gruppo sul transfer pricing: il Fisco ha ritenuto che siano stati venduti prodotti a controllate estere di Luxottiaca a un prezzo inferiore al dovuto al fine di ridurre l’imponibile in Italia. La società di Agordo ha precisato che “la pretesa avanzata riguarda redditi che sono già stati regolarmente tassati in capo alle consociate estere. Di conseguenza, la società valuterà le idonee iniziative volte al recupero delle somme già pagate”. Nel comunicato ufficiale il gruppo ha specificato di aver “sempre agito nel rispetto della legge e in assenza di ogni strumentalizzazione fiscale (generando una redditività superiore a quella dei propri concorrenti di settore). Inoltre, la metodologia di transfer pricing utilizzata nel 2007 è uguale a quella usata negli esercizi precedenti, rispetto ai quali non erano mai stati formulati rilievi nel corso delle rispettive verifiche. Ciò nonostante, la società ha deciso di aderire al processo verbale di constatazione procedendo al pagamento delle somme risultanti per l’anno 2007”. La decisione di aderire alla contestazione, ha concluso Luxottica, “è stata presa nella consapevolezza che la materia oggetto della contestazione è di natura esclusivamente valutativa in quanto riguarda il giudizio di congruità dei prezzi praticati a consociate estere. Essa si presta pertanto a divergenti posizioni che non sono facilmente risolvibili nell’ambito di un procedimento contenzioso”.