Un fornitore di prodotti di lusso può vietare ai suoi distributori al dettaglio autorizzati di vendere i suoi prodotti su piattaforme terze come Amazon o eBay. Questo è quanto dichiarato dall’avvocato generale della Corte di giustizia europea Nils Wahl a seguito del ricorso proposto da Coty Germania, fornitore di cosmetici di lusso, contro Parfümerie Akzente, che ne distribuisce i prodotti. A scatenare la discordia tra le parti è stato il rifiuto, da parte di Parfümerie Akzente, la quale vende sia offline sia online tramite il sito proprio e la piattaforma amazon.de, di accettare le modifiche al contratto di distribuzione introdotte dalla controparte nel 2012. Modifiche che, tra le altre, impongono al distributore di rivendere i prodotti su piattaforme online che rispettino i criteri qualitativi imposti dalla distribuzione selettiva cui ricorre il brand owner per preservare la qualità e l’immagine d’esclusività dei prodotti. E che, pertanto, limitano la rivendita su piattaforme generaliste sulle quali potrebbe non essere palese l’esclusività di cui gode il prodotto di lusso.
Secondo l’avvocato generale, il cui compito è proporre alla Corte di giustizia (che dovrà emanare la sentenza) una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato, la clausola proposta da Coty Germania per limitare la rivendita online dei propri prodotti non ricade nel divieto di intese, e quindi non è considerabile anticoncorrenziale, in quanto atta a preservare l’immagine di lusso del brand. Il compito di esprimersi definitivamente spetterà però alla Corte, il cui responso potrà essere determinante per gli equilibri dello shopping online in tutti gli stati membri dell’Unione.