La legge di conversione del Decreto Rilancio prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori nella misura del 30% da applicarsi sull’eccedenza delle rimanenze finali di magazzino del 2020 rispetto alla media del triennio precedente. L’iniziativa è finalizzata a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure introdotte per fronteggiare la diffusione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
I criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino applicati nel periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 devono essere omogenei e in linea con quelli adottati nei tre periodi d’imposta rilevanti ai fini del calcolo della media. Il credito d’imposta è riconosciuto entro un limite di spesa di 45 milioni di euro e dunque fino all’esaurimento dei fondi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea.
“Il credito d’imposta – si legge su fonti di stampa di settore – è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 19 luglio 2020. Concorre inoltre alla formazione del reddito della società che ne fruisce, non essendo espressamente previsto un diverso trattamento tributario”.