Xion Ga, alla fine, ha ceduto. Allettato dall'esca dello spedizioniere italiano che gli chiedeva (per finta) come importare tessile cinese assemblato su navi officina, è sbucato dalla comoda tana di dipendente di una società logistica di Shanghai e si è messo a spiegare “how to handle the biz”. Ovvero, come funziona il traffico di merci su navi fantasma, quelle che solcano i mari d'Oriente, attive nel tessile (ma non solo), in acque extraterritoriali, invisibili ai controlli, protette dagli anfratti delle free zone portuali tra Cina e Indonesia.
La nave parte dalla Cina, transita a Singapore o a Port Kelang, in Malesia, ma non sdogana: si svuotano i container di merce assemblata a bordo per etichettarla a terra e trasferirla su un'altra nave che fa rotta su Roma o Madrid. Il tutto (total transit) in 35 giorni. “Noi forniamo la documentazione, inclusa l'etichettatura, con provenienza Malesia, India, qualsiasi altro Paese va bene. Quest'anno il nostro traffico è stato di 90 contenitori da 70 metri cubi. This is a big business», confessa.
Navi fantasma battenti per lo più bandiera indiana con a bordo personale non cinese, spesso del Bangladesh, dove il costo del lavoro è ultra competitìvo. Mentre a bordo trattano merce Made in China, le navi doppiano i porti veloci (in gergo. trans-shipment) di Singapore o della Malesia, che non richiedono, a differenza di Dubai o Gedda, la «dichiarazione di non manipolazionedelle merci a bordo».
Bassi costi di produzione, manodopera quasi gratis, velocità massima: maglioni e pantaloni alla moda caricati su navi normali risalgono il Canale di Suez per essere, spiega Xion, sdoganati a Napoli (per Roma) e Valencia (per Madrid).
I rischi del proliferare di navi officina battenti bandiera di Paesi extracomunitari, spesso offshore, nascono dalle pratiche antidumping, dalla contraffazione di prodotti facilmente smerciabili perché l'officina coincide con il primo anello della distribuzione, dall'acquisizione di know how agevolato dal trasferimento da un Paese all'altro delle navi attrezzate per ricerca e produ zione, dalla violazione in materia di indicazione di origine e/o provenienza.
Estratto da Il Sole 24 Ore del 7/09/06 a cura di Pambianconews